Costituzione trust

 

Lo Studio Martelli & Partners è specializzato nella costituzione di Trust.

Il Trust – sistema di intestazione fiduciaria dei beni ha come scopo l’assoluta segregazione patrimoniale dei beni trasferiti, che vengono separati dall′asset patrimoniale del Settlor.

 

La consulenza
Gli avvocati dello Studio affiancano il cliente in tutte le fasi di pianificazione e costituzione di un Trust, garantendo il godimento dei numerosi vantaggi offerti da questo importante istituto giuridico.

Qui di seguito vengono presentati alcuni approfondimenti sul Trust.

 

Impignorabilità e insequestrabilità dei beni in Trust
Sussistendo determinati requisiti, i beni conferiti dal Settlor (disponente) in Trust non sono pignorabili né sequestrabili. Infatti, i beni conferiti nel Trust Fund non sono pignorabili né sequestrabili in quanto di proprietà del Trustee, che risulta essere un terzo soggetto rispetto al destinatario del pignoramento/sequestro. La titolarità del Trustee non è comunque piena: tali beni rimangono comunque separati dal patrimonio personale del Trustee.

 

Blindatura dell′asset patrimoniale
Tale caratteristica è dovuta al fatto che il Settlor (disponente) si separa nettamente dai propri beni (si spoglia della proprietà piena) assegnando la legittimazione a gestire i beni conferiti ad un soggetto terzo: il Trustee, che ha il potere-dovere di gestire ed amministrare i beni del Trust con diligenza e professionalità. Il Settlor non risulta più titolare dei beni conferiti in Trust.

 

Vantaggi Fiscali del Trust
I beni conferiti in Trust non appartengono più al Settlor e di conseguenza escono dal suo ambito patrimoniale/reddituale. Per di più gli strumenti di tutela che è possibile adottare sull′estero possono consentire legittimi risparmi d′imposta che – ricorrendo determinati presupposti legali ed organizzativi del Trust – possono essere estremamente performanti da punto di vista fiscale.

I doveri del Trustee sostanzialmente consistono nell’amministrare la trust property secondo le istruzioni impartite dal Settlor nel rispetto di:

  • criterio di diligenza (diligenza del prudent man);
  • rilevanza personale dell′incarico;
  • segregazione dei beni;
  • dovere di lealtà (c.d. duty of loyalty), ovvero operare sempre in modo da escludere la ricerca di ogni vantaggio personale e badando sempre in modo imparziale agli interessi dei beneficiari, qualora fossero più di uno).

 

Poteri del Trustee
Amministrare correttamente secondo le indicazioni contenute nell′atto istitutivo:

  • i c.d. mandatory powers (direttive vincolanti);
  • i c.d. permissive powers (discrezionalità nel raggiungimento dello scopo del Trust).
  • Il Deed of Trust e/o la legge applicabile al Trust determinano altresì i limiti imposti al Trustee.
  • capacità di agire in giudizio e di essere citato in giudizio;
  • capacità di comparire davanti a notaio o altra persona che rappresenti un′autorità pubblica.

 

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